CONSOB revoca le Comunicazioni sui Prodotti Illiquidi e Complessi
L'avviso è stato pubblicato il 3 febbraio 2022
> Cliccare qui per la versione inglese
Con un avviso pubblicato in data 3 febbraio 2022 (l'Avviso CONSOB), CONSOB ha chiarito che lo specifico regime nazionale applicabile ai prodotti complessi e illiquidi adottato dall'autorità stessa non sarà più in vigore procedendo a revocare la 1) Comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009 (Il dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi) e la 2) Comunicazione n. 0097996 del 22 dicembre 2014 (Distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail) (la Comunicazione sui Prodotti Complessi).
L'Avviso CONSOB sottolinea che queste Comunicazioni furono adottate ancora sotto il vigore della MiFID I con l'obiettivo di fornire una protezione rafforzata agli investitori retail nell'attesa che venissero adottati i programmati interventi a livello europeo orientati parimenti verso un regime di tutela più stringente per gli investitori.
In particolare, la Comunicazione sui Prodotti Complessi aveva individuato, inter alia, un elenco non esaustivo di prodotti assoggettati ad un "soft band" da non distribuire agli investitori retail (a meno che non fossero state adottate certe misure da parte degli intermediari interessati), tra cui:
- Asset Backed Securities;
- strumenti finanziari convertibili in azioni, su iniziativa dell'emittente o subordinatamente a determinate condizioni (i.e. Contingent Convertible Notes o prodotti finanziari qualificati come "additional tier 1" ai sensi dell'art. 52 del Regolamento (UE) n. 575/2013);
- strumenti finanziari credit linked;
- strumenti finanziari strutturati non negoziati nelle sedi di negoziazione, in relazione ai quali non è garantito il rimborso delle somme corrisposte dall'investitore;
- gli strumenti finanziari derivati; e
- organismi alternativi di investimento collettivo.
La possibilità di distribuire prodotti complessi, compresi quelli sopra menzionati, ad investitori retail dovrebbe ora essere valutata solo avendo a mente la disciplina di derivazione europea, gli interventi ed orientamenti espressi da ESMA, nonché la eventuale disciplina esistente a livello domestico con riferimento a specifici prodotti (e.g. le obbligazioni subordinate).
L'Avviso CONSOB sottolinea che, a livello generale, da quando sono state adottate le Comunicazioni, non solo sono entrati in vigore numerosi Regolamenti e Direttive, inclusi la Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), il Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) - che hanno rafforzato i presidi di tutela degli investitori retail dalla fase di creazione/sviluppo dei prodotti e della definizione di target market, al conferimento di poteri più stringenti alle Autorità di Vigilanza - e il Regolamento (UE) n. 1286/2014 disciplina i key information documents (KID) che devono essere forniti agli investitori retail, ai fini della distribuzione dei PRIIPs, ma anche la stessa ESMA ha adottato il livello 3 di guide (Orientamenti, Q&As, Statement, Opinions) che devono essere seguiti dalle Autorità nazionali.
A livello più specifico, in aggiunta a quanto suindicato, sono state adottate restrizioni sulla distribuzione di taluni prodotti per gli investitori retail tramite regolamentazione settoriale come il Regolamento (UE) n. 2017/2402 (Regolamento STS) in materia di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, il Regolamento (UE) n. 2015/760 (Regolamento ELTIF) in materia di fondi di investimento europeo a lungo termine, la Direttiva 2019/879/UE (BRRD II) sugli strumenti sottoposti a meccanismi di bail-in e la Direttiva (EU) 2016/97/UE (IDD) sulla distribuzione dei prodotti di investimenti assicurativi (IBIP).
Alla luce di quanto sopra e avendo a mente il nuovo quadro normativo europeo entrato in vigore successivamente all'adozione delle citate Comunicazioni, e idoneo nel suo complesso ad assicurare un elevato ed adeguato livello di tutela agli investitori retail, CONSOB ha espressamente revocato le sue Comunicazioni che disciplinavano, come indicato, la distribuzione di prodotti illiquidi e complessi.
_11zon.jpg?crop=300,495&format=webply&auto=webp)





