Covid-19: Impatto sui contratti commerciali

Covid-19: i diversi provvedimenti via via più restrittivi e le problematiche per gli operatori economici nazionali ed internazionali.

20 March 2020

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L'attuale situazione di emergenza dovuta dalla rapida diffusione del Covid-19 sul territorio nazionale e la conseguente adozione, da parte del Governo italiano, di diversi provvedimenti via via più restrittivi sta comportando e sicuramente comporterà rilevantissimi problematiche per gli operatori economici nazionali ed internazionali operanti in Italia.

L'esperienza di questi giorni ci sta mostrando che queste problematiche interessano ogni tipo di contratto ed entrambe le parti - sia quella tenuta alla "prestazione caratteristica" sia quella che ne ha pagato o ne deve pagare il prezzo - così che si ritiene utile fornire qui di seguito alcune indicazioni di massima e spunti per la gestione quanto più possibile efficiente di queste situazioni.

Quali sono le principali implicazioni che l'attuale situazione di emergenza potrebbe avere sui contratti commerciali in corso di esecuzione?

I recenti eventi potrebbero integrare cause di giustificazione della mancata esecuzione di una determinata prestazione contrattuale comportando, a seconda dei casi, la sospensione dell'esecuzione della prestazione, l'obbligo di rinegoziazione di alcuni termini contrattuali sino, nei casi più estremi, la risoluzione del contratto.

Sempre in linea generale, gli eventi in commento sono tali da integrare la forza maggiore, ossia l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (totale/parziale, momentanea/definitiva), oltre a seconda dei casi la presupposizione o, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, la eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.

L'ordinamento italiano riconosce rilevanza alla 'forza maggiore' quale causa di risoluzione dei contratti commerciali?

Pur non esistendo una norma ad hoc che disciplini la 'forza maggiore', sono perfettamente valide le clausole con cui le parti regolano liberamente gli effetti di eventuali eventi straordinari, imprevedibili ed estranei alla loro volontà.

Le parti potranno certamente ricorrere alla risoluzione del contratto laddove l'impossibilità della prestazione si protragga oltre un certo lasso di tempo oppure, in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, non sia possibile ricondurre il contratto ad equità.

Il factum principis configura certamente un'ipotesi di forza maggiore.

È possibile sottrarsi legittimamente alla propria prestazione se questa sia divenuta impossibile o eccessivamente onerosa?

Se la prestazione sia divenuta materialmente o giuridicamente impossibile, la parte colpita dovrà:

  • comunicare alla controparte la sopravvenuta impossibilità e dunque l'imminente sospensione della prestazione (a meno che l'impossibilità si manifesti subito come definitiva e in tal caso la parte dovrà comunicare subito la risoluzione del contratto);

  • nel caso in cui l'impossibilità si protragga per un periodo tale da far venire meno l'interesse alla prestazione, comunicare la risoluzione del contratto;

Se la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa, la parte colpita dovrà:

  • comunicare alla controparte la sopravvenuta onerosità e dunque la risoluzione del contratto (a meno che persista un interesse al contratto, nel qual caso la parte potrà chiedere di rivederne le condizioni economiche);

  • è sempre fatto salvo il diritto della controparte di sospendere a propria volta la prestazione.

Quali accortezze dovrà seguire chi si veda eccepire dalla controparte la sopravvenuta impossibilità o la eccessiva onerosità della prestazione?

La parte che si veda eccepire l'impossibilità sopravventa della prestazione potrà:

  • contestare l'impossibilità della prestazione qualora non sia stata direttamente impattata dai provvedimenti governativi;

  • sospendere immediatamente la propria prestazione ex art. 1460 c.c.;

  • eventualmente risolvere subito il contratto qualora la sospensione dell'esecuzione della controparte faccia venire meno l'interesse al contratto.

La parte che si veda eccepire l'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto potrà:

  • contestare per iscritto l'eccessiva onerosità e pretendere la controprestazione, oppure;

  • offrire di ricondurre il contratto ad equità modificandone i termini;

  • in ogni caso, sospendere ex art. 1460 c.c. la propria prestazione.

Incombe sulla parte che invoca la sopravvenuta impossibilità o l'eccessiva onerosità della prestazione l'onere di provare il nesso di causalità tra l'epidemia di Covid-19 e/o il provvedimento governativo e la prestazione oggetto della sua obbligazione.

Cosa accade ai termini di prescrizione di diritti che dovessero cadere all'interno del periodo cuscinetto esteso sino al 15 Aprile 2020 dal Decreto c.d. "Cura Italia"?

In materia civile riteniamo che i termini di prescrizione continuino a decorrere anche nell'ambito del periodo cuscinetto. Il Decreto pare riferirsi solo alla sospensione di termini di natura processuale e non sostanziale. Pertanto, l'unico caso in cui il periodo di prescrizione deve considerarsi sospeso è quello la cui interruzione sia possibile unicamente tramite l'esercizio di un'azione giudiziaria (es. art. 1495 c.c.) come previsto dall'art. 83, comma 8, del DL 18/2020. Suggeriamo in ogni caso di porre in essere tutti gli atti idonei ad interrompere il decorso dei termini di prescrizione che dovessero scadere entro il 15 aprile 2020.

Come la diffusione del Covid-19 e i correlati provvedimenti governativi potrebbero impattare sul funzionamento della giustizia civile?

Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ha disposto la sospensione di tutti i termini e le attività processuali sino al 15 aprile 2020 incluso e il rinvio d'ufficio di tutte le udienze rientranti in questo periodo cuscinetto. In questo contesto, è ragionevole attendersi un notevole rallentamento dell'attività giudiziaria non solo per tutta la durata del periodo cuscinetto, ma anche alla ripresa. I Tribunali stanno infatti disponendo rinvii anche molto consistenti delle udienze già fissate, il che comporterà, a cascata, ritardi sia sui procedimenti in corso sia su quelli di nuova introduzione. Anche i procedimenti di urgenza potrebbero subire ritardi tali da frustrarne lo scopo. Si suggerisce, dunque, il ricorso, per quanto possibile a strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie quali la mediazione e l'arbitrato amministrato. Infatti, le istituzioni private, pur avendo modificato il modo di operare adeguandolo alla situazione di emergenza, continuano ad offrire servizi di mediazione ed arbitrato anche in questo periodo di crisi.

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